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CODICE ETICO OTP


IL CODICE DI ETICA PROFESSIONALE ASSORES PER L ’ATTIVITÀ DI CONSULENZA DI OUTPLACEMENT OVVERO DI “ SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE”

Introduzione
Gli Associati Assores sottoscrivono e s'impegnano a seguire le seguenti norme che costituiscono uno strumento di autodisciplina, volto a favorire la tutela dell'immagine e della professionalità del servizio e la tutela dei protagonisti del mercato che svolgono ruoli diversi ma di pari importanza: le aziende committenti, i candidati e le Società di consulenza di outplacement ovvero di “supporto alla ricollocazione professionale” (in appresso denominato “outplacement”).


ART. 1 . FINALITÀ
Il presente codice di autodisciplina (in appresso denominato "Codice") ha la funzione di promuovere la liceità e la correttezza dei comportamenti da parte di coloro che operano nel settore della fornitura dei servizi di outplacement; il tutto nel rispetto di un equilibrato bilanciamento tra diritti e doveri delle parti e le rispettive sfere di responsabilità specificamente individuate.

In particolare il Codice persegue la finalità di dettare i principi di condotta da applicare per garantire la qualità del servizio e la correttezza del rapporto tra Consulenti, Committenti e Candidati. Tende inoltre a garantire la tutela della riservatezza dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, nonché la trasparenza delle relazioni contrattuali ed extracontrattuali.


ART. 2 DEFINIZIONI
Ai fini dell'applicazione del seguente Codice si intende per:

ASSOCIAZIONE - l'Associazione Italiana delle Società di ricerca e selezione, executive search, di outplacement, di consulenza direzionale per le risorse umane, in forma abbreviata "Assores";

ASSOCIATO – il fornitore del servizio ovvero l'impresa che svolge, in forma organizzata e continuativa, le attività contemplate dallo Statuto dell’Associazione e nella fattispecie di outplacement, che hanno aderito alla stessa;

CONSULENTE – il professionista che per conto dell'Associato guida un progetto di outplacement;

COMMITTENTE - l'azienda (privata, pubblica, onlus), l'ente o il soggetto surrogante il datore di lavoro, con il quale l’Associato ha in essere un rapporto contrattuale di outplacement;

CANDIDATO - la persona fisica da supportare, ovvero il cliente del servizio erogato;

TTIVITÀ DI OUTPLACEMENT - abbreviatamente indicata come "Attività OTP": è la fornitura dei servizi di consulenza e di supporto al “transito professionale” eseguite professionalmente secondo le metodologie qui di seguito definite, volte ad individuare ed a facilitare il reinserimento del Candidato in una nuova posizione lavorativa, tale da soddisfare il suo progetto professionale ed umano. La consulenza è un processo che si sviluppa attraverso l’attivazione di 3 principali fasi: PROGETTO PROFESSIONALE, tale definizione fa riferimento alla prima fase dell’attività OTP, preliminare ad una seconda fase detta di RIORIENTAMENTO PROFESSIONALE (analisi del mercato del lavoro mirata alle esigenze di ogni singolo Candidato). La prima fase consiste nella redazione di un dossier delle esperienze professionali che permettano di rilevare ed accertare il portfolio delle specifiche competenze del Candidato secondo i criteri dettati dalle direttive UE (Bilancio delle Competenze). La terza fase è relativa alla strutturazione del NETWORKING, ovvero all’individuazione della nicchia di mercato del lavoro strategica alle azioni del Candidato e alla costruzione della rete di relazioni propedeutiche all’individuazione di una o più opportunità professionali e alle conseguenti attività di candidature e colloqui fino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro.

OUTPLACEMENT INDIVIDUALE - acceleratore del processo di transizione, ovvero servizio di supporto informativo, logistico, psicologico e di valorizzazione delle competenze del Candidato attraverso strutture dedicate, per una più agevole e congrua ricerca della propria posizione professionale al di fuori del contesto aziendale di provenienza.

OUTPLACEMENT COLLETTIVO - acceleratore del processo di transizione, ovvero ammortizzatore sociale privato in affiancamento agli ammortizzatori istituzionali. E’ attivabile in base ad accordi sindacali, al fine di facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso la preparazione, l’accompagnamento della persona o l’affiancamento della stessa nell’inserimento della nuova attività.

INCARICO - documento redatto dall’Associato, di concerto con il Committente, che formalizza contrattualmente gli accordi intercorsi tra i due e le specifiche responsabilità che intercorrono tra Consulente/Committente/Candidato. L’Incarico regola il rapporto tra le parti e gli impegni reciproci, descrive il contenuto specifico del progetto, ne definisce le fasi e per ciascuna delle stesse l’obiettivo, chiarisce il tipo di metodologia scelta dalle parti per il raggiungimento degli obiettivi oggetto dell’attività OTP; regola inoltre le condizioni economiche e generali, nonché gli eventuali elementi di garanzie offerte. Nello stesso viene espressamente dichiarato che il servizio prestato è gratuito per il Candidato.


ART . 3 CODICE DI ETICA E PRATICA PROFESSIONALE
3.1. NORME GENERALI
Ogni Associato accetta solo gli incarichi per i quali si ritiene competente e può accettare incarichi esclusivamente da parte di un Committente che gli affida un Mandato Professionale di consulenza per il reinserimento professionale di un suo o dei suoi dipendenti o ex dipendenti (il/i Candidato/i), escludendo sia l’attività di Intermediazione tra domanda ed offerta, sia quella di Ricerca e Selezione, altrimenti disciplinate dalla Legge.

Gli Associati sono impegnati a mantenere un alto livello di professionalità e integrità in tutte le loro attività sia nei confronti dei loro Committenti, sia nei confronti dei Candidati, assicurare lo sviluppo professionale dei propri collaboratori, verificare la qualità ed il comportamento etico dei servizi resi ai Committenti e ai Candidati.

Ogni Associato dovrà essere sempre consapevole del duplice rapporto che egli ha con il Committente e con il/i Candidato/i e dovrà quindi svolgere l’incarico senza compromettere gli interessi di una parte a favore dell’altra.

Ogni Associato è tenuto a rispettare la natura confidenziale delle informazioni comunicate sia dal Committente sia dal Candidato ed ogni “informazione privilegiata” non deve essere comunicata a nessun altro soggetto senza una specifica autorizzazione; esse non potranno pertanto essere utilizzate a vantaggio proprio o di terzi.

Il rispetto del segreto professionale si estende a tutti i dipendenti della società di consulenza e anche ai collaboratori sia a tempo pieno che occasionale.

Ogni Associato applicherà onorari ragionevoli e appropriati alla natura dell’incarico ricevuto. In ogni caso gli elementi tecnici ed economici devono essere di norma precisati in una proposta scritta, programmatica, da sottoporre al Committente.

I membri dell’Associazione possono svolgere attività promozionale.

Ogni forma di pubblicità deve essere svolta in modo decoroso e professionale in conformità con le Leggi ed i Regolamenti nazionali, entro i limiti di massima serietà e correttezza.

Ogni Associato non può impegnarsi in attività promozionali, di pubbliche relazioni o con media, che implichino dichiarazioni false, fuorvianti, infondate o ingannevoli in merito all’efficacia dei servizi proposti.

E’ nello spirito dell’Associazione promuovere la libera concorrenza nel fornire i servizi di consulenza e nessuno dei suoi membri potrà svolgere atti di concorrenza sleale o commettere altre violazioni delle Leggi sull’antitrust e sulla concorrenza.

Ogni Associato dovrà imporsi ed imporre ai propri collaboratori un comportamento leale nei riguardi degli altri Associati.

Nel caso in cui un altro Associato lavori presso lo stesso Committente, si dovrà ricercare un clima di costruttiva collaborazione nel migliore interesse del Committente stesso.

Gli Associati si impegnano, nell’ambito della propria organizzazione, ad esercitare l’attività di “Supporto alla Ricollocazione Professionale”, così come definita dall’art. 2, comma 1, lettera d) del DL 276/2003, al fine di facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro, di singoli lavoratori o di una collettività di lavoratori, attraverso la preparazione, l’accompagnamento della/e persona/e e l’affiancamento della/gli stessa/i nell’inserimento nella nuova attività.


3.2. OUTPLACEMENT INDIVIDUALE
L’Incarico viene conferito dal Committente ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, e riguarda uno o più dipendenti (Candidato/i).

L’Associato ed i suoi collaboratori non possono però partecipare alla decisione del Committente di rescindere il contratto di lavoro con il proprio dipendente, decisione che riguarda esclusivamente il Committente.

L’incarico può iniziare solo dopo l’assenso del Candidato e l’impegno irrevocabile tra Committente e Società consulente (Associato).

L’Associato attraverso un Consulente dedicato, definisce con il Candidato un Progetto Professionale (con relativo Bilancio delle Competenze), lo supporta a precisare il suoi “obiettivi professionali” e lo motiva nella scelta e nell’organizzazione delle azioni da intraprendere per la prosecuzione della sua attività professionale, attraverso una costante attività di counselling.

L’azione del Consulente deve adattarsi ad ogni personalità e rispettare, quindi, l’individualità di ogni Candidato.

Il Consulente non si sostituisce al Candidato in nessun caso ma lo guida ad assumere in pieno il proprio ruolo attivo.

L’attività di affiancamento e di counselling da parte del Consulente nei confronti del Candidato deve rappresentare il 40%, come minimo, dei servizi erogati e previsti dall’Incarico (ovvero della proposta scritta e programmatica sottoscritta dal Committente).

L’Associato ed i suoi Consulenti si impegnano a:

. agire in modo corretto e professionale in tutte le fasi dell’Incarico, garantendo un alto livello di professionalità e il rispetto dell’autonomia del/i Candidato/i;
. mantenere confidenziali le comunicazioni ricevute dalle Parti, rispettando la privacy delle persone coinvolte nel progetto;
. continuare nell’Incarico fino a quando il Candidato abbia trovato una nuova sistemazione, salvo casi eccezionali in cui il contratto preveda espressamente un termine di durata del supporto ed esso sia noto al Candidato;
. informare regolarmente il Committente dell’andamento dell’Incarico;
. ogni assunzione di incarico deve fare riferimento al presente Codice Etico.

3.3. OUTPLACEMENT COLLETTIVO
Compatibilmente con le caratteristiche che determinano l’outplacement individuale, il Codice Etico deve essere rispettato nello svolgimento degli incarichi anche nei casi di outplacement collettivo o di gruppo che dir si voglia.

Il carattere specifico di tali programmi può comportare l’intervento dei consulenti in attività di job search e può prevedere l’organizzazione ad hoc di centri di supporto all’inserimento lavorativo.
Il significativo numero di Candidati coinvolti in un processo di outplacement collettivo può portare ad organizzare altresì momenti di consulenza erogati in aula con la partecipazione di più persone (gruppi). Questi momenti non determinano l’annullamento di un percorso individualizzato per singolo Candidato, che va comunque contemplato ed organizzato.


ART . 4 AMMISSIONE DEI SOCI
4.1. REQUISITI
Per essere ammessi nell’Associazione, la Società o la Divisione richiedente deve possedere, in linea generale, i requisiti previsti dalle norme di legge (DL 276/2003 e decreti ministeriali e circolari conseguenti) e, in linea particolare, i seguenti requisiti Assores:
A. abbia avuto, almeno negli ultimi dodici mesi, un comportamento conforme al Codice di Etica professionale Assores;
B. dichiarino esplicitamente di accettare senza condizioni le disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Codice Etico ed i relativi oneri;
C. abbiano ottenuto l’autorizzazione del Ministero del Lavoro o comunque presentato la domanda per ottenerla ed abbiano comunque le condizioni provvisorie ad esercitare l’attività di supporto alla ricollocazione professionale.

4.2. MANCATA ACCETTAZIONE
L’accettazione della domanda di ammissione deve essere valutata dal Consiglio Direttivo. In caso di mancata accettazione, una nuova domanda non potrà essere presa in considerazione se non sono trascorsi 12 mesi.

4.3. RAPPRESENTANTI
Le Società o le Divisioni ammesse devono nominare un Rappresentante effettivo scelto fra i titolari, amministratori, dirigenti o collaboratori, che dovrà partecipare alla vita associativa generale.
I nominativi dei Rappresentanti devono essere tempestivamente comunicati per iscritto. I Rappresentanti decadranno automaticamente da qualsiasi carica e da qualsiasi attività quando cessasse il rapporto con l’Associato che rappresentano o quando venisse a cessare il mandato di rappresentanza da parte dell’Associato.

4.4. DOVERI DEGLI ASSOCIATI
L’appartenenza all’Associazione, libera e volontaria, impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
L’Associato è tenuto a comunicare tempestivamente all’Associazione ogni variazione della forma giuridica, della ragione o denominazione sociale; in particolare dovrà comunicare fatti e circostanze che abbiano comportato l’avvenuta perdita di uno o più requisiti necessari per l’ammissione.

Il nome dell’Associazione può essere utilizzato soltanto secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.